VANTAGGI DEDUCIBILITA FISCALE
in base alla tua categoria professionale di appartenenza e l’uso che fai dell’auto.
Autoveicoli e Autovetture | Costi accessori: assicurazione, manutenzione, carburante etc. | |||
Soggetto fiscale | DetraibilitàIVA | Deducibilità Imposte Dirette | DetraibilitàIVA | Detrazione Imposte Dirette |
Esercenti arti e professioni | 40% | Si potrà dedurre il 20% del canone di noleggio dei veicoli utilizzati da professionisti e possessori di partita IVA con il limite di 5.164,57 € annui su un solo veicolo e con ragguaglio annuale(*) | 40% | 20% |
Aziende Uso strumentale | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende Uso non strumentale | 40% | Si potrà dedurre il 20% del canone di noleggio con il limite di 3.615,20 € annui | 40% | 20% |
Aziende e esercenti arti e professioni Uso promiscuo a dipendenti | 40% | Si potrà dedurre il 70% dell’ammontare del costo annuo | 40% | 70% |
Agente o rappresentante di commercio | 80% | Si potrà dedurre al 20% del canone di noleggio con il limite di 5.164,57 € | 100% | 80% |
Società semplici e associazioni | 40% | Si potrà dedurre il 20% del canone di noleggio con il limite di 3.615,20 € annui soltanto per un veicolo per ogni socio o associato e con ragguaglio all’anno | 40% | 20% |
(*) Un solo veicolo in caso di attività svolta in forma individuale e un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata.
Le principali imposte sull’auto
Le auto sono soggette a due tipi di imposte, le imposte dirette e le imposte indirette.
Le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) sono disciplinate dall’art. 164 del TUIR (DPR 917/86, modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013), che pone limitazioni alla deducibilità dei costi. Le imposte indirette (IVA) sono invece disciplinate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72, che pone limitazioni alla detraibilità dell’IVA.
Per alcuni veicoli e casi di utilizzo, la normativa stabilisce la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell’IVA.
Imposte dirette
La piena detraibilità dell’IVA è permessa dalla norma per:
- Veicoli non compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: trattori agricoli o forestali, veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni con massa massima autorizzata superiore a 3.500 Kg con numero di posti a sedere superiore a otto, escluso conducente;
- Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72*: utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte e della professione. La legge finanziaria 2008 prevede la detrazione dell’IVA al 100% (invece che 40%) se dimostrato l’uso esclusivo per fini aziendali (es.: i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi). Tuttavia, è difficile che ci si avvalga di questa facoltà, poiché non è facilmente dimostrabile l’uso esclusivo dell’auto per fini aziendali;
- Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72*: veicoli oggetto dell’attività propria dell’impresa, cioè quelli il cui impiego contraddistingue l’attività esercitata (es.: le attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto);
- Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* detenuti da agenti e rappresentanti di commercio;
- Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e assegnati dall’azienda al dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente (con fattura soggetta ad IVA) di un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit.
Per tutti gli altri veicoli che non rientrano nelle categorie presentate, è prevista la detraibilità parziale. Per questi veicoli è prevista una specifica limitazione forfettaria.
Imposte indirette
La piena deducibilità dei costi è permessa dalla norma per:
- Veicoli diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (non compresi nell’articolo 164 del TUIR). Ad esempio, i costi sono pienamente deducibili per autobus, trattori stradali, mezzi d’opera, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, ecc.;
- Veicoli utilizzati come beni strumentali nell’attività caratterizzante dell’impresa, cioè i veicoli senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata, per esempio le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio, di scuola guida o di onoranze funebri;
- Veicoli adibiti ad uso pubblico, destinazione che deve essere riconosciuta da un atto della Pubblica Amministrazione. Per esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi.
Per tutti gli altri veicoli che non rientrano nelle categorie presentate, è prevista la detraibilità parziale. Per questi veicoli è prevista una specifica limitazione forfettaria.
*Ossia i veicoli stradali a motore diversi da trattori agricoli o forestali, adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere non è superiore a otto (conducente escluso).